Approvato dal Comitato di Indirizzo in seduta del 28 giugno 2013

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E’ regolata dalle Leggi vigenti in materia e dal presente Statuto, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall’A.C.R.I., organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria.

2. Essa è la prosecuzione ideale della Cassa di Risparmio di Fossano, fondata dal Monte di Pietà ed istituita con regio Decreto 25 Maggio 1905. La Fondazione trae quindi le proprie origini e radici storiche nel predetto Monte di Pietà, eretto con atto 23 gennaio 1591 rogato Araudino, sorto per spontanea elargizione del Comune di Fossano e di molti cittadini fossanesi.

3. La Cassa di Risparmio di Fossano ha scorporato la propria azienda bancaria e l’ha conferita alla Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. con atto 23 dicembre 1991 n.51090, rogato notaio Marocco di Torino, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 436207 del 20/12/1991.

4. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità prevista dalla normativa pro-tempore vigente.

5. La Fondazione ha sede legale in Fossano, Via Roma n.122 ed ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività nei settori previsti dalla normativa vigente (settori ammessi), operando in via prevalente nei settori rilevanti, individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all'art.13.

2. La Fondazione svolge la propria attività di cui al precedente comma prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nei Comuni di Fossano, Centallo, Cervere, Salmour, Sant’Albano Stura e Trinità.

3. La Fondazione può inoltre intervenire nel territorio delle province di Cuneo e Torino.

4. Potrà inoltre intervenire al di fuori di tali limiti territoriali per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall’A.C.R.I. Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA o dalla Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, o per iniziative umanitarie di cooperazione internazionale.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di interventi e progetti annuali o pluriennali.

2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D.Lgs. 17/5/1999 n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

3. L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad Enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.

5. Essa può compiere, nei limiti di Legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

6. La Fondazione assicura il rispetto dell' art.15 della Legge 266/91.

7. La Fondazione persegue lo scopo di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di operatività anche garantendo l’autonomia e l’indipendenza dell’azienda bancaria conferitaria.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

b) eventuali altri accantonamenti e riserve facoltative di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del D.L.vo 153/99;

c) eventuali plusvalenze di cui all'art. 9, comma 4, del D.L.vo 153/99;

d) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio dal donatore o dal Comitato di indirizzo.

3. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto od in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, secondo regole che saranno definite dal Comitato di indirizzo. L’incarico di gestione può essere affidato alla Società Bancaria conferitaria con condizioni, stabilite da apposito regolamento interno, tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele ed in particolare a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse tenendo tra l’altro conto del criterio del contenimento del costo. Il Comitato di indirizzo fisserà le opportune regole in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.

Articolo 5 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi corrisposti ai componenti gli organi.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

1. Il Comitato di indirizzo;

2. Il Consiglio di amministrazione;

3. Il Presidente;

4. Il Collegio sindacale.

Articolo 7 - Onorabilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale:

1. Coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;

2. Chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile o con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per un periodo non inferiore a sei mesi, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso dell’estinzione del reato:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo.

2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell’Organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione entro il termine di trenta giorni.

Articolo 8 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dalla normativa vigente o dallo Statuto;

b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società conferitaria, di altre Società collegate o controllate dalla Fondazione o dalla stessa Società conferitaria, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;

d) coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali, delle Unioni dei Comuni, delle Aziende Speciali e delle rispettive giunte o presiedano queste ultime;

e) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti pubblici operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

f) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

g) coloro che ricoprono la carica di amministratore dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

h) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione, anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali specifici, con l’ente che li ha designati;

i) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

j) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;

k) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

l) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo della Fondazione nel precedente biennio;

m) gli amministratori e dipendenti di aziende di credito o di società dalle stesse controllate o collegate, salvo che la nomina promani dalla Fondazione o dalla Società conferitaria;

n) coloro che, all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10 del presente Statuto.

2. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f).

3. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l’esercizio della carica e nei 12 mesi successivi alla sua cessazione, per l’assunzione di cariche elettive nel parlamento nazionale od europeo, nel consiglio regionale del Piemonte, nei consigli provinciali piemontesi, nei consigli comunali delle province di Cuneo e Torino, nonché per l’assunzione di incarichi non elettivi di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f).

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

6. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

7. Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione coloro che sono stati componenti del Comitato di indirizzo nei sei mesi antecedenti la nomina.

8. I componenti gli organi della Fondazione ed i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti stessi, non possono essere destinatari di interventi della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n.3;

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’art. 7, comma 1, n. 3 con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall’art.3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti di organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell’Organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L’Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale decadono con dichiarazione dell’Organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all’art. 10.

2. La decadenza opera anche in caso di omessa comunicazione o permanenza delle situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 9 dello Statuto, o in caso di omessa comunicazione delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà assumere le conseguenti decisioni entro il termine di trenta giorni.

3. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell’Organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell’Organo medesimo.

Articolo 12 - Indennità e compensi

1. Ai componenti il Comitato di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Comitato di indirizzo medesimo, con parere del Collegio sindacale.

2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Comitato di indirizzo.

3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 - Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è composto di n. 17 Consiglieri, ivi compreso il Presidente se nominato dal Comitato di indirizzo tra i propri componenti.

2.La carica di Presidente del Comitato di indirizzo coincide con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Presidente non ha diritto di voto nel Comitato di indirizzo e, nell’ambito di esso, è solo titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Organo.

3. I componenti il Comitato di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione, o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

4. Nella nomina dei componenti del Comitato di indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell’organo adeguato alle finalità perseguite, secondo quanto definito dal Comitato medesimo.

5. I Consiglieri sono designati come segue:

a) due dal Comune di Fossano scelti tra cittadini residenti a Fossano da almeno tre anni;

b) uno dal Comune di Centallo scelto tra cittadini residenti a Centallo da almeno tre anni;

c) uno dal Comune di Cervere scelto tra cittadini residenti a Cervere da almeno tre anni;

d) uno dal Comune di Trinità scelto tra cittadini residenti a Trinità da almeno tre anni;

e) uno, a rotazione, dai Comuni di Salmour e Sant’Albano Stura scelto tra cittadini residenti da almeno tre anni nel Comune designante;

f) uno dalla Provincia di Cuneo scelto tra cittadini residenti da almeno tre anni in uno dei sopra elencati Comuni cui è conferito il diritto di designazione;

g) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo scelto tra personalità del mondo economico residenti da almeno tre anni in uno dei sopra elencati Comuni cui è conferito il diritto di designazione;

h) uno dal Comitato di indirizzo scegliendo su una terna di nominativi in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nel settore dell' arte e della conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, residenti a Fossano da almeno tre anni, proposti, uno cadauno, dalla Casa di Studio Fondazione Federico Sacco, Italia Nostra Sezione di Fossano, Commissione di Arte Sacra della Diocesi di Fossano;

i) uno dal Comitato di indirizzo scegliendo su nominativi in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nel settore dell' istruzione, residenti a Fossano da almeno tre anni, proposti, uno cadauno, dai Presidi delle Scuole Medie inferiori e superiori con sede a Fossano;

l) uno dal Comitato di indirizzo scegliendo su una terna di nominativi in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nel settore della sanità, residenti a Fossano da almeno tre anni, proposti, uno cadauno, dalla Associazione Volontari del Sangue (Avis) Sezione di Fossano, dalla Croce Bianca di Fossano, dalla Associazione Donatori Midollo Osseo, Sez. di Fossano;

m) uno dal Vescovo della Diocesi di Fossano, scelto fra cittadini espressione degli interessi connessi al settore dell' assistenza delle categorie sociali più deboli, residenti in Fossano da almeno tre anni;

n) uno dal Comitato di indirizzo scegliendo su una terna di nominativi espressione degli interessi connessi alla promozione dello sviluppo economico, residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni cui é conferito il diritto di designazione, proposti dal "Patto per lo Sviluppo";

o) quattro, su proposta del Presidente, mediante cooptazione da parte del Comitato di indirizzo, scelti fra personalità di chiara ed indiscussa fama, espressione degli interessi connessi ai settori di intervento di volta in volta individuati dal Comitato di indirizzo, perseguendo un’adeguata presenza di genere all’interno dello stesso.

6. La nomina non comporta rappresentanza, nel Comitato di indirizzo, degli Enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

7. I componenti il Comitato di indirizzo durano in carica cinque esercizi e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo. La scadenza avviene contestualmente all’approvazione del quinto bilancio d’esercizio.

8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Comitato di indirizzo il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell’Organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello originario del Componente sostituito.

9. Alla scadenza del mandato, i componenti del Comitato di indirizzo restano in carica sino all’accettazione dei successori.

10. Gli Enti cui spetta la designazione, e il Comitato di indirizzo per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art.7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.

11. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo la designazione dei nuovi componenti, sollecitando un’adeguata presenza di genere.

12. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

13. Il Comitato di indirizzo provvede, in piena autonomia, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina; ove il Comitato di indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo al soggetto designato ne rifiuta la nomina, dandone avviso al soggetto designante il quale dovrà provvedere, nei successivi 60 giorni dalla comunicazione, ad effettuare una diversa designazione.

14. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano - entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione - il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Comitato di indirizzo entro i successivi trenta giorni fino ad un numero massimo di 5 nomine. In caso di ulteriori nomine provvede il Prefetto della Provincia di Cuneo.

15. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.

Articolo 14 - Competenze del Comitato di indirizzo

1. Sono di esclusiva competenza del Comitato di indirizzo le decisioni in materia di:

1. modificazione dello Statuto;

2. approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 3;

3. tre mesi prima della scadenza del Consiglio di amministrazione fissazione del numero di componenti il Consiglio di amministrazione nell’ambito del numero minimo e massimo fissato dal successivo art. 16 e individuazione degli specifici requisiti di professionalità nell’ambito di quelli generali di cui al successivo art. 16 che dovranno possedere i candidati in relazione all’attività che la Fondazione dovrà svolgere nel periodo di durata del nuovo Consiglio di amministrazione, nonché i criteri in base ai quali effettuerà la valutazione dei requisiti dei candidati;

4. nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Presidente della Fondazione, determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

5. nomina, al di fuori del proprio seno, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, dei componenti il Consiglio di amministrazione, garantendo un’adeguata presenza di genere, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

6. nomina, al di fuori del proprio seno, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Presidente del Collegio sindacale, di due membri effettivi, garantendo un’adeguata presenza di genere, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

7. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale;

8. nomina di commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione. Qualora in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l’incarico sarà precedentemente concordato e conferito con apposita delibera che preveda anche l’eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale;

9. verifica per i componenti il Comitato di indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

10. scelta dei settori rilevanti ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dei settori di intervento previsti dal comma 1 art.2 dello Statuto;

11. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;

12. determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

13. approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

14. definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

15. istituzione di imprese strumentali;

16. approvazione di operazioni di trasformazione e di fusione della Fondazione su proposta del Consiglio di amministrazione;

17. accollo da parte della Fondazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi, nei limiti di legge.

Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Nel caso in cui siano assenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione presiede la seduta il componente del Comitato di Indirizzo individuato dall'organo medesimo. Esso si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo servizio postale o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno dieci giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed al Segretario Generale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, senza il rispetto del predetto termine.

3. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione e il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo. Il verbale della seduta è redatto da un segretario verbalizzante individuato dal Consiglio che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Alle riunioni del Comitato di indirizzo possono assistere, su invito dello stesso Comitato, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.

5. Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei votanti esclusi gli astenuti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all’approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei votanti. Le votazioni di nomina dei Membri degli Organi della Fondazione avvengono sempre con voto palese.

7. Le deliberazioni relative alla modifica del comma 7 dell'art.3 e del presente comma dello statuto sono prese con maggioranza qualificata pari ai ¾ dei componenti del Comitato di Indirizzo.

8. Il Presidente non ha diritto di voto.

9. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri da un minimo di sei a un massimo di otto nominati dal Comitato di indirizzo, di cui almeno la metà più uno residenti da almeno tre anni nel territorio di uno dei Comuni aventi potere di designazione dei componenti del Comitato di indirizzo, ed i restanti residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Cuneo.

2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento e funzionali all’attività della Fondazione o devono avere maturato un’esperienza operativa per almeno un triennio nell’ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato per lo stesso periodo minimo di tempo funzioni di amministrazione o direzione presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari, con una rappresentanza equilibrata di competenze relative ai settori di intervento della Fondazione e del territorio.

3. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma il VicePresidente deve possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa per gli esponenti aziendali delle banche.

4. La durata del mandato degli Amministratori è di quattro esercizi dalla data di insediamento dell’Organo. Gli Amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

5. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Comitato di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

7. Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di amministrazione.

8. Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vice Presidente della Fondazione.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

1. la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Comitato di indirizzo; la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;

2. la predisposizione di programmi pluriennali di attività e del documento programmatico previsionale annuale;

3. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale;

4. l’assunzione del personale dipendente;

5. la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso; la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;

6. la verifica per i componenti il Consiglio di amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

7. La nomina di commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione. Qualora in dette commissioni siano chiamati a farne parte componenti gli organi della Fondazione, l’incarico sarà precedentemente concordato e conferito con apposita delibera che preveda anche l’eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale;

8. la nomina nel proprio seno del Vice Presidente della Fondazione;

9. nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;

10. determinazione degli indirizzi relativi alla società bancaria conferitaria;

11. acquisizione, vendita, permuta e donazione di immobili;

12. acquisto e cessione di partecipazioni societarie.

3. Le votazioni di nomina di cui ai precedenti punti 5, 7, 8 e 9 sono effettuate con voto palese.

4. Al Consiglio di amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Comitato di indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all’attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;

- approvazione e modifica dei regolamenti interni;

- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

- istituzione di imprese strumentali;

- programmi di intervento della Fondazione.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

6. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione in merito all’assolvimento del mandato.

7. Per quanto di propria competenza e nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la Fondazione si adoprerà affinchè quattro membri del Consiglio di amministrazione della partecipata Cassa di Risparmio di Fossano Spa siano espressione dei quattro settori economici prevalenti (agricoltura, artigianato, commercio, industria).

8. Accollo da parte della Fondazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delle sanzioni amministrative tributarie a carico del Segretario Generale, dei dipendenti della Fondazione e del personale che opera a servizio della Fondazione come consulente o nell’ambito di un contratto di "service", nei limiti di legge.

Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di amministrazione; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo servizio postale o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed al Segretario Generale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, senza rispetto del predetto termine.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano.

6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo. Il verbale della seduta é redatto da un segretario verbalizzante individuato dal Consiglio che lo sottoscrive insieme al Presidente.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative alla modifica del comma 7 dell'art.3 e del comma 7 dell’art.15 del presente statuto sono prese con maggioranza qualificata pari ai ¾ dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 19 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Oltre ai requisiti previsti per gli Amministratori il Presidente deve possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa per gli esponenti aziendali delle banche.

3. La durata della carica del Presidente, se nominato all’interno dei propri componenti, è pari alla durata residua della propria carica quale componente del Comitato di indirizzo, altrimenti è pari a cinque esercizi e la scadenza avviene contestualmente all’approvazione del quinto bilancio d’esercizio; alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato di indirizzo e il Consiglio di amministrazione;

- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;

- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

6. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.

7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell' assenza o dell' impedimento del Presidente.

8. Con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l’Organo stesso, al Segretario Generale, a dipendenti o a terzi per singoli atti.

Articolo 20 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto dal Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e da due membri effettivi, in possesso dei requisiti previsti d alla Legge, nominati dal Comitato di indirizzo.

2. I componenti il Collegio sindacale restano in carica quattro esercizi dall’insediamento dell’Organo e possono essere confermati una sola volta.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio sindacale resta in carica fino all’entrata in carica del successivo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, il Comitato di indirizzo provvede alla loro sostituzione.

5. In caso di mancanza del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Sindaco più anziano di carica o a parità di carica, d i età.

6. Il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio sindacale.

7. Il Collegio sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99.

8. I componenti il Collegio sindacale devono assistere alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

9. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni.

10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell’Organo.

Articolo 21 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale provede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni a lui delegate dai relativi Organi.

2. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, con almeno un triennio di esperienza in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate ovvero nell’ambito delle libere professioni.

3. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale:

  1. coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
  2. coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali, delle Unioni dei Comuni, delle Aziende Speciali e delle rispettive giunte o presiedano queste ultime;
  3. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti pubblici operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
  4. coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
  5. coloro che ricoprono la carica di amministratore dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
  6. coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;
  7. gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
  8. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
  9. coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione nel precedente biennio;
  10. coloro che, all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all’art.10 del presente Statuto;
  11. coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione, anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali specifici, con gli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

5. Partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive e di studio con funzioni consultive e propositive.

6. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

7. Compie atti e categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.

8. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi anche di strutture esterne con contratti di consulenza o di "service".

Articolo 22 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all’approvazione del Comitato di indirizzo il bilancio e la relazione di gestione. Nelle more dell’emanando regolamento e fatte salve le disposizioni, anche di carattere transitorio, contenute nello stesso, il bilancio, una volta approvato, viene trasmesso entro quindici giorni all’Autorità di Vigilanza.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

6. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall’Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5.2 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono adeguatamente resi pubblici e comunque nelle forme stabilite dall’Autorità di Vigilanza. Essi sono depositati presso la sede sociale della Fondazione, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia.

Articolo 24 - Trasformazione, fusione e scioglimento

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. La Fondazione, con deliberazione del Comitato di indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

3. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Comitato di indirizzo, applicandosi al riguardo l'art.11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 25 - Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto è depositato presso la Sede Sociale della Fondazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia. L’avvenuta entrata in vigore del nuovo Statuto verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale. Verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Articolo 26 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. I componenti gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto proseguono il proprio mandato fino alla naturale scadenza.

2. La dichiarazione di cui all’art.8 comma 3 deve essere sottoscritta dai soggetti in carica entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione del presente statuto da parte dell’Autorità di Vigilanza.

3. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui agli artt.13 comma 6 e 16 comma 4 dello Statuto il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del D.M. 150/2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art.4 comma 1 lettera i) del D.L.vo 153/1999.