Il Testo Unico Bancario (TUB), Titolo IV, Capo 01-I ed il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF), Titolo IV, Capo I – bis disciplinano gli obblighi delle banche di dotarsi di piani di risanamento aziendali.
Il Piano deve essere redatto in conformità a quanto previsto dalle suddette normative, dal Regolamento delegato 2016/1075 del 23 marzo 2016 della Commissione Europea, nonché dagli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani risanamento.

La Banca d’Italia, con comunicazione del 21/02/2017 prot n. 0226313/17, ha richiesto alle banche la predisposizione del piano in materia di risanamento stabilendo tra l’altro che:

  • il piano deve includere ogni informazione necessaria a dimostrare l’idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’intermediario in caso di un suo significativo deterioramento
  • deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano con il modello di business e le caratteristiche della Cassa, nonché con quanto rappresentato nel Risk Assessment Framework (RAF) e nel processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)
  • le Banche meno significative (LSI), di cui fa parte la Cassa, sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d’Italia, sono ammesse ad adempiere agli obblighi con modalità semplificate con la redazione del piano conforme allo schema allegato alla predetta comunicazione
  • il piano deve essere riesaminato con cadenza biennale e, se necessario, aggiornato

Il piano viene aggiornato con cadenza biennale e inviato all'Autorità di Vigilanza nei termini prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.