STATUTO


ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita la società per azioni denominata “Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.”.
Essa deriva dal conferimento dell’azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Fossano effettuato con atto ai sensi della legge 218/1990, del Decreto Legislativo 2 novembre 1990 n. 356 e in conformità con il Decreto del Ministro del Tesoro n. 436207 del 20/12/1991.
La società continua il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio di Fossano.

ART. 2

SEDE

La Cassa ha sede legale in Fossano, via Roma n. 122. Con l’osservanza delle vigenti disposizioni, può istituire, nonché sopprimere, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all’Estero.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

ART. 4

OGGETTO

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all’estero.
La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La società può inoltre esercitare tutte le attività che potevano essere esercitate dalla Cassa di Risparmio di Fossano in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi, quali il credito su pegno, il credito artigiano, il credito agrario.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale é di Euro 31.200.000 (trentunmilioni duecentomila), diviso in n.60.000.000 (sessantamilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.
Il Capitale Sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e crediti con l’osservanza delle norme di legge in materia.

ART. 6

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

La partecipazione al Capitale Sociale è regolata, per quanto occorra, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385.

ART. 7

AZIONI

Le azioni sono indivisibili e nominative.
Il possesso di azioni comporta adesione al presente statuto.

ART. 8

DOMICILIO

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali. Ai fini dell’iscrizione a detti libri, i Soci, gli Amministratori ed i Sindaci indicano il proprio domicilio ed è onere degli stessi comunicare ogni eventuale variazione.

ART. 9

DIRITTO DI RECESSO

I. Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci in tutte le ipotesi inderogabilmente previste dalla legge, ed unicamente in tali ipotesi.
Hanno diritto di recedere, ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
  • la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
  • la trasformazione della società;
  • il trasferimento della sede sociale all’estero;
  • la revoca dello stato di liquidazione;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso;
  • la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
  • le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’articolo 2497-quater del codice civile.
Non hanno invece diritto di recedere i soci ancorché non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  • la proroga del termine;
  • l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

II. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione della società provvederà a dare debita comunicazione ai soci dei fatti che possano dare luogo all’esercizio del recesso.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

III. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente paragrafo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’Assemblea.
Qualora l’Assemblea sia chiamata a deliberare circa ipotesi che possano dare luogo alla facoltà di esercitare il diritto di recesso il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e depositare, almeno quindici giorni prima dell’adunanza, un documento dal quale risulti il valore attribuito alle azioni, in conformità al presente articolo, e ciascun socio potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.
Qualora il socio recedente, contestualmente alla dichiarazione di recesso, contesti il valore di liquidazione determinato dal Consiglio di Amministrazione, tale valore è definito, entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

IV. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione è concesso un termine di giorni trenta dal deposito dell’offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Le azioni inoptate possono anche essere collocate presso terzi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357 del codice civile.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 2445; ove l’opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART. 10

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 11

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e delle materie da trattare. Detto avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza ovvero comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione e delle eventuali ulteriori previste.
La partecipazione alla riunione può avvenire anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere ed inviare documenti relativi agli argomenti trattati e di poter intervenire in tempo reale durante la discussione degli stessi.
In mancanza di convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita, e può validamente deliberare, quando sia rappresentato l’intero Capitale Sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti di detti Organi.

ART. 12

DELIBERE E CONVOCAZIONE

L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza e deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente.
L’Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approva quanto segue:
  1. le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, dei Dipendenti e Collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
  2. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  3. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

ART. 13

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che siano iscritti a libro soci, senza che sia necessario alcun deposito preventivo delle azioni, e quelli che prima dell’inizio della Assemblea esibiscano alla Società i propri titoli azionari od i relativi certificati.

ART. 14

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare nell’Assemblea con l’osservanza delle disposizioni di legge. La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta.
Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare il diritto di intervento in Assemblea.

ART. 15

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea sarà presieduta da altra persona eletta dall’Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Svolge la funzione di Segretario la persona, anche non Socio, designata dal Presidente o, in mancanza, eletta dall’Assemblea con il voto della maggioranza dei soci presenti.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 16

COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA - VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Per la regolarità della costituzione dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda od ulteriore convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, valgono i disposti di legge e del presente statuto.
Le votazioni alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti.

ART. 17

CONTINUAZIONE DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare in altra data non festiva successiva non oltre cinque giorni.

ART. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 9 membri secondo la determinazione fatta dall’Assemblea, prima di procedere alla nomina. Allo scopo di assicurare un’adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, ogni Socio con diritto di voto in Assemblea pari o superiore al 20% ha il diritto di esprimere almeno un Amministratore.
La composizione dell’organo deve prevedere che il genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei propri componenti, da garantirsi anche in caso di sostituzioni in corso di mandato.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti.
Per Amministratore non esecutivo si intende un Amministratore che non faccia parte del Comitato Esecutivo, non sia destinatario di deleghe e non svolga, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società.
Almeno due Amministratori non esecutivi devono essere indipendenti.
Per quanto concerne la valutazione e l’accertamento del requisito di indipendenza si applicano le disposizioni di legge e, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art.2399 del codice civile. L’Amministratore indipendente non deve inoltre intrattenere, né avere di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. L’indipendenza è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.
L’attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sè, a configurarli come Amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la nomina, revoca, decadenza, cessazione e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, si osservano le norme di legge e di statuto.
Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e lo stesso dovrà convocare al più presto l’Assemblea per la sua ricostituzione.

ART. 19

CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

ART. 20

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, anche in misura forfettaria, un compenso deliberato annualmente dall’Assemblea.
La rimunerazione degli Amministratori che ricoprono le cariche di cui al precedente art. 19 è stabilita ai sensi dell’art. 2389 terzo comma primo periodo del codice civile.

ART. 21

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all’Assemblea. A ciascun consigliere è garantita la facoltà di formulare proposte.
Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
  1. l’approvazione dell’assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
  2. la determinazione degli indirizzi generali ai quali deve uniformarsi la gestione;
  3. il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche ed i necessari presidi;
  4. l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
  5. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
  6. l’efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e, ove ritenuto opportuno, con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
  7. le strategie dello sviluppo territoriale;
  8. la nomina e la revoca del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina dei dirigenti;
  9. l’approvazione e la modifica di regolamenti interni quando non attribuita dalla legge ad altri Organi Sociali;
  10. l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
  11. l’eventuale costituzione di Comitati interni agli Organi aziendali;
  12. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna, di Conformità, Antiriciclaggio e di Controllo dei rischi, nonché dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate, sentito il parere del Collegio Sindacale;
  13. l’approvazione, il riesame e l’aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica ed il suo aggiornamento su richiesta dell’Autorità di Vigilanza;
  14. l’adozione, su richiesta dell’Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all’attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca, fatte salve le competenze dell’assemblea dei soci, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l’eliminazione delle cause che formano presupposto dell’intervento precoce;
  15. la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
  16. l’approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;
  17. tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate indelegabili sulla base della normativa di Vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, delega proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo di cui all’art.23 determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere conferiti, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale e, su proposta di questi, ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti a determinati uffici di Sede Centrale, delle Agenzie, Filiali e rappresentanze.
Il Consiglio di Amministrazione mantiene in ogni caso il potere di impartire direttive agli Organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Le decisioni assunte dai titolari di poteri delegati di cui al presente articolo devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con le modalità da quest’ultimo stabilite.
Gli Organi delegati inoltre riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

ART. 22

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, di regola una volta al mese.
Il Consiglio può inoltre riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre Consiglieri o due Membri del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, contenente l’ordine del giorno, da spedirsi a mezzo servizio postale o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno tre giorni prima dell’adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d’urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
Sono regolarmente costituite le riunioni anche se non convocate come sopra purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
La partecipazione alla riunione può avvenire anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere ed inviare documenti relativi agli argomenti trattati e di poter intervenire in tempo reale durante la discussione degli stessi.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri Direttivi od altri dipendenti della società.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, da inserire nell’apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
La funzione di Segretario viene svolta da un Dirigente o Quadro Direttivo della società scelto dal Consiglio su proposta del Direttore Generale.

ART. 23

COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 3 dei suoi membri; il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire la carica di Componente del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto l’Organo da cui promana.

ART. 24

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola settimanalmente e ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo reputi necessario. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Il Comitato Esecutivo è coordinato, a turno, dai componenti dello stesso, con le modalità dai medesimi stabilite.
Per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri Direttivi od altri dipendenti della società.
Il Comitato Esecutivo può determinare preventivamente la data delle sue riunioni senza necessità di apposita convocazione.
Le riunioni possono svolgersi con le modalità di cui all’art.22 comma 5.
Funge da Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono firmati dal Segretario e dal Coordinatore della seduta.

ART. 25

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce il buon funzionamento del Consiglio, favorisce la dialettica interna ed assicura il bilanciamento dei poteri; ha compiti d’impulso e di coordinamento del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni, fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.
Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, nei limiti di quanto dalla legge consentito ed in particolare dall’art. 2381 codice civile, previa proposta vincolante degli Organi esecutivi, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del precedente comma del presente articolo, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve esserne data comunicazione all’Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

ART. 26

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti con mandato anche generale e di conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla società. La delega dei poteri di cui all’art. 21 implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.
Il Presidente può autonomamente acconsentire alla cancellazione delle ipoteche nonché di qualunque altra garanzia qualora consti l’estinzione del relativo debito.
La rappresentanza legale della società e la firma sociale può essere dal Presidente delegata, anche in via continuativa e per categorie di atti, ai Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai preposti alle strutture organizzative e ad altri dipendenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, nell’ordine, a chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma dell’art. 25.

ART. 27

DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale della società; la carica è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.
Il Direttore Generale è capo del personale, sovraintende alle strutture organizzative della società ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di quanto stabilito dal presente statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare il Direttore Generale:
  • partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e assiste a quelle dell’Assemblea;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via d’urgenza ai sensi dell’art. 25;
  • propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze e per quelle da adottarsi in via d’urgenza, tutti gli affari opportunamente istruiti;
  • firma la corrispondenza ed i documenti ordinari della Società e ne ha la legale rappresentanza per il compimento di ogni genere di atto e la sottoscrizione di qualunque contratto, titolo di credito e quant’altro, in quanto a ciò sia stato generalmente o specificamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente, od anche solo qualora la singola operazione sia stata approvata dai suddetti Organi. Può attribuire anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
  • quale capo del personale formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria riferendo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze, per le loro deliberazioni;
  • provvede alla destinazione del personale presso le diverse strutture organizzative della società e dispone i trasferimenti dello stesso;
  • ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le strutture organizzative della società.

Il Direttore Generale è coadiuvato dal Vice Direttore Generale, ove nominato, al quale può demandare, anche in via ordinaria, particolari mansioni.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni ivi comprese quelle di cui al punto 1) terzo comma del presente articolo, vengono assunte dal Vice Direttore Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo della società all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
Per la composizione, la presidenza, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la nomina, durata e cessazione dall’ufficio, la sostituzione, la retribuzione, le attribuzioni, i doveri ed i poteri e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e Regolamentari.
La composizione dell’organo deve prevedere che il genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei propri componenti, da garantirsi anche in caso di sostituzioni in corso di mandato.
Il Collegio Sindacale è investito di tutti i poteri che permettano di informare senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti e i fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione di norme disciplinanti l’attività bancaria.
Il Collegio Sindacale adotta adeguate forme di coordinamento nel continuo con il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto delle norme di legge e Regolamentari.

ART. 29

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della Società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto definito dall’Assemblea all’atto della nomina.
Per quanto concerne le funzioni esercitate dai revisori, il conferimento e la revoca del relativo incarico, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di revisione legale dei conti.
La scelta del revisore legale dei conti deve essere effettuata su proposta motivata del Collegio Sindacale il quale deve valutare che la professionalità e l’esperienza siano proporzionali alle dimensioni e alla complessità operativa della banca.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.

ART. 30

BILANCIO E UTILI

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del Capitale Sociale e una quota pari al 10% verrà comunque destinata alla riserva statutaria.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell’utile residuo.
Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell’utile ai Soci.
I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione al Fondo di riserva.

ART. 31

SCIOGLIMENTO

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento l’Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:
  1. il numero dei liquidatori;
  2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
  3. a chi spetta la rappresentanza della Società;
  4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  5. gli eventuali limiti ai poteri dell’Organo liquidativo.

ART. 32

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è altrimenti disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

ART. 33

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L’adeguamento alla quota di genere di cui all’art.18 comma 2 ed all’art.28 comma 3 è garantito entro il 30 giugno 2027. Nel periodo transitorio al genere meno rappresentato si applica la misura di almeno il 20% dei componenti dei rispettivi organi.