Approvato dal Comitato di Indirizzo in seduta del 14/10/2008

Art. 1 - Definizioni

Il presente codice etico, adottato ai sensi dell'art.3 comma 3 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, detta le regole che tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione devono osservare nei rapporti interni e nei rapporti intrattenuti all’esterno della struttura, anche ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.L.vo 231/2001.

Ai fini del presente regolamento si intende:

  • per “Fondazione” la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano;
  • per “Codice” il presente codice etico;
  • per “Destinatari” tutti coloro ai quali si applica il Codice;
  • per “Esponenti”, tutti i componenti degli organi statutari della Fondazione, quali Amministratori, Sindaci, Componenti Comitato di Indirizzo, Segretario Generale;
  • per “Stakeholder” i soggetti portatori di interessi della Fondazione, quali Enti beneficiari dell’attività erogativa, ecc...;
  • per “Soggetti terzi” o “Terzi”, i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
  • per “settori ammessi”, i settori previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.L.vo 153/99;
  • per “settori rilevanti”, i settori ammessi in cui la Fondazione opera in via prevalente, scelti ogni tre anni dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell’art.14 comma 1 del vigente statuto della Fondazione.
Art. 2 – Attività

La Fondazione è nata nel dicembre 1991 a seguito del conferimento dell'attività bancaria alla neo costituita Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., in attuazione della cosiddetta Legge Amato (Legge 218/90). Essa ha mantenuto la tradizionale attività erogativa ed è la prosecuzione ideale della Cassa di Risparmio di Fossano, fondata dal Monte di Pietà ed istituita con regio Decreto 25 Maggio 1905. La Fondazione trae quindi le proprie origini e radici storiche nel predetto Monte di Pietà, eretto con atto 23 gennaio 1591 rogato Araudino, sorto per spontanea elargizione del Comune di Fossano e di molti cittadini fossanesi. Dal 3 ottobre 2000 è persona giuridica privata.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività nei settori ammessi previsti dalla normativa vigente, in via prevalente nei settori rilevanti scelti ogni tre anni dall’organo di indirizzo, e con le modalità previste dal vigente Regolamento per le erogazioni.

Il presente Codice è adottato allo scopo di introdurre e far applicare regole di comportamento per disciplinare i rapporti all’interno e verso l’esterno della struttura, nello svolgimento delle varie attività (erogativa, amministrativa, finanziaria).

Il Codice dunque costituisce un insieme di raccomandazioni generali e di principi cui la Fondazione ispira la propria attività nel perseguimento dei propri scopi statutari, al fine di garantire i Soggetti terzi ed i propri Consulenti e Collaboratori.

Nell’uso delle risorse la Fondazione si prefigge obiettivi di efficacia e di efficienza, improntando la propria attività a criteri di legalità, trasparenza, responsabilità, autonomia e sussidiarietà, secondo i canoni della buona amministrazione.

Art. 3 – Destinatari

Il Codice è rivolto:

  • agli Esponenti della Fondazione;
  • a Coloro che, nell’ambito della convenzione stipulata con la Cassa di Risparmio di Fossano SpA, si occupano di fornire i servizi necessari allo svolgimento delle varie attività della Fondazione;
  • ai Collaboratori, che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Fondazione;
  • ai Consulenti chiamati a svolgere attività, anche saltuarie, per conto della Fondazione;
  • ai Terzi che svolgono attività nell’interesse e/o a vantaggio della Fondazione.

I Destinatari del Codice sono tenuti ad osservarne i contenuti, uniformando i loro comportamenti ai principi e ai canoni ivi indicati, facendoli propri e trasformandoli in uno strumento di affidabilità che produca vantaggio reciproco sia alla Fondazione che al proprio territorio di riferimento.

Agli Esponenti spetta, tra l’altro, il compito di conformare le azioni della Fondazione al rispetto dei principi del Codice, diffonderne la conoscenza fra gli altri Destinatari, nonché favorirne la condivisione.

Il Destinatario che, nell’esercizio delle attività attribuitegli, abbia rapporti con i Terzi è tenuto ad informare gli stessi dei principi previsti dal Codice ed esigerne il rispetto e l’osservanza, nonchè ad informare l’Organismo di Vigilanza di cui al successivo Art.7 riguardo a qualsiasi comportamento che violi il Codice.

Art. 4 – Valori

La Fondazione intende assicurarsi che, da parte dei Destinatari, non siano posti in essere comportamenti contrari ai propri valori.

I valori imprescindibili che la Fondazione adotta sono i seguenti:

  • legalità, ossia il rispetto delle disposizioni normative vigenti, dello statuto e dei regolamenti interni;
  • autonomia, ossia la capacità di agire in maniera trasparente ed indipendente da qualsiasi condizionamento, tenendo condo delle esigenze del territorio di riferimento. La Fondazione tratta, gestisce e diffonde le informazioni in modo da permettere ai terzi di assumere decisioni consapevoli;
  • responsabilità, che implica la presa di coscienza del proprio ruolo e delle aspettative del territorio di riferimento, da cui deriva la consapevolezza di agire in qualità di promotore dello sviluppo sociale ed economico;
  • sussidiarietà, ossia la capacità di agire secondo criteri di solidarietà e collaborazione, contribuendo alla realizzazione del benessere generale del territorio di riferimento in piena autonomia e responsabilità, senza però sostituire l’amministrazione pubblica nelle sue azioni volte al perseguimento di tale benessere.

Tali valori sono essenziali nel rapporto della Fondazione con il proprio territorio di riferimento e, nello svolgimento delle proprie attività, sempre maggiore dovrà essere l’attenzione a migliorare i livelli di trasparenza e di ascolto nei confronti degli stakeholder, anche attraverso un’adeguata modalità di dare conto del proprio operato.

Attraverso il rispetto di tali valori e con il proprio quotidiano agire, la Fondazione si propone di:

  • essere una risorsa positiva per il territorio;
  • essere un interlocutore affidabile, corretto e leale;
  • rafforzare all’interno della Fondazione l’identificazione e il senso di appartenenza anche attraverso continue azioni volte a promuovere la correttezza, il rispetto e la collaborazione in ambito lavorativo.
Articolo 5 - Principi di comportamento

Per la concreta applicazione dei valori indicati all’art.4 è necessario individuare i modelli comportamentali alla cui osservanza e condivisione sono tenuti i destinatari del Codice nello svolgimento delle varie attività (erogativa, amministrativa, finanziaria).

La Fondazione rifiuta i comportamenti che si discostano dai sottoriportati principi, vietando a priori qualsiasi comportamento che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Fondazione, anche in conformità a quanto sancito dal D.L.vo 231/2001.

LEGALITA’
I Destinatari operano nel rispetto della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti e procedure interne della Fondazione, nonché del presente Codice. La violazione del principio di legalità non può in nessun caso essere giustificata dalla realizzazione di un interesse della Fondazione o dal conseguimento di un vantaggio per la stessa.

CORRETTEZZA ED ONESTA’
Il perseguimento dell’interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà; anche per questo i Destinatari rifiutano qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte, ovvero tali da ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità, fatta eccezione per regalie di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale.

IMPARZIALITA’
Nelle relazioni con i Terzi, i Destinatari evitano ogni discriminazione basata sull’età, sull’origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sul sesso, la sessualità, sullo stato di salute dei suoi interlocutori o qualsiasi altro elemento che possa determinare discriminazioni.

SOLIDARIETA’ E COLLABORAZIONE
I Destinatari conformano la propria condotta alla solidarietà e alla leale collaborazione con le realtà civili, sociali e istituzionali, basata sul dialogo e sul coinvolgimento, senza sostituirsi ai compiti e alle funzioni riservate alle istituzioni preposte.

RISERVATEZZA
La Fondazione garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate o privilegiate prima che vengano formalizzate, autorizzate o comunicate alle parti interessate.

CONFLITTI DI INTERESSE
Nello svolgimento di ogni attività, ciascun Destinatario opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge e dallo statuto, si intende anche il caso in cui un destinatario operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione, per trarne direttamente o indirettamente un vantaggio di natura personale.

TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE
Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la Fondazione stessa.

PROTEZIONE DELLA SALUTE
La Fondazione considera valore primario l’integrità fisica e morale dei propri Collaboratori, Consulenti e di Coloro che, nell’ambito della convenzione stipulata con la Cassa di Risparmio di Fossano SpA, si occupano di fornire i servizi necessari allo svolgimento delle varie attività della Fondazione; si assicura, inoltre, che la loro attività sia svolta in condizioni rispettose della dignità individuale ed in ambienti sicuri e salubri, nel rispetto delle normative vigenti.

TUTELA DELLA DIGNITA’ UMANA
Ogni Destinatario riconosce e rispetta la dignità umana in tutte le sue manifestazioni e adotta, per quanto riferibile alle proprie competenze, le più idonee misure per la salvaguardia della personalità individuale, anche indirettamente non sostenendo organizzazioni che non condividano i medesimi valori o che abbiano finalità di terrorismo o di criminalità organizzata.

TUTELA AMBIENTALE
Ciascun Destinatario è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

TRACCIABILITA’
I Destinatari sono tenuti a custodire la documentazione, anche in formato elettronico, relativa alle operazioni svolte al fine di potere agevolmente identificare, in qualsiasi fase delle stesse (autorizzazione, registrazione, verifica, ecc.), le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.

Articolo 6 - Regole di comportamento

Il Codice, tenuto conto dei valori e dei principi di comportamento previsti agli artt.4 e 5, detta le seguenti regole cui i destinatari devono uniformare i propri comportamenti nei rapporti intrattenuti con le categorie di soggetti ritenute più rilevanti, anche in relazione alle fattispecie di reato di cui al D.L.vo 231/2001.

In ogni caso i Destinatari, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, rifiutano qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte, ovvero tali da ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità, fatta eccezione per regalie di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale. Il Destinatario che riceva doni, o offerte di doni, non conformi a quanto precedentemente indicato deve immediatamente informare l’Organismo di Vigilanza di cui al successivo art.7.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI
La Fondazione favorisce e presta attenzione alla crescita professionale dei propri Collaboratori, anche in accordo con la Cassa di Risparmio di Fossano SpA, per quanto concerne le attività derivanti dalla convenzione stipulata con la stessa.

I Destinatari del Codice svolgono le proprie funzioni in un’ottica di leale collaborazione dialettica e di impegno professionale per realizzare gli scopi della Fondazione, adottando comportamenti consoni alla sua reputazione.

I Destinatari, rispettando le diversità culturali e ideologiche, si comportano con riservatezza, trasparenza e onestà, evitando atti o comportamenti di conflittualità, si impegnano ad assumere le responsabilità loro affidate, lavorando nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione impartite dalla Fondazione. Nella loro attività i Destinatari evitano molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I rapporti tra la Fondazione e le Pubbliche Amministrazioni, italiane ed estere, sono ispirati alla più rigorosa osservanza dei principi di trasparenza e correttezza.

La Fondazione rispetta i ruoli e le funzioni dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, collabora con essi, senza influenzare in alcun modo l’espletamento dei loro compiti d’ufficio, evitando pressioni indebite o il riconoscimento di qualunque forma di utilità, che possano comprometterne l’indipendenza e l’imparzialità.

A tal fine è fatto divieto ai Destinatari del Codice di offrire, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, fatta eccezione per le regalie di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale. Tali prescrizioni non possono essere eluse con il ricorso a forme di contribuzioni che, sotto la veste di erogazioni istituzionali, incarichi, consulenze, abbiano le stesse finalità illecite sopra vietate.

RAPPORTI CON LE AUTORITA’
Ogni Destinatario assicura nei rapporti con le Autorità il rispetto delle vigenti normative e, per quanto di propria competenza, collabora con le stesse in modo trasparente, veritiero, corretto e leale, nei rispettivi settori di pertinenza.

RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER)
La Fondazione promuove il dialogo e il confronto con gli stakeholder, che si riconoscono nei suoi canoni etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese. Ogni Destinatario conforma la propria attività nei confronti degli stakeholder ai principi di trasparenza, responsabilità, indipendenza e professionalità, nel rispetto reciproco.

La Fondazione instaura un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia, con le comunità e le istituzioni del territorio di operatività

RAPPORTI CON I MEDIA
La Fondazione riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

Oltre a rendere di pubblica fruizione lo statuto, il bilancio di esercizio, ed i regolamenti la Fondazione si impegna a rendere pubbliche le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte e dei programmi futuri. Per la delicatezza di tale compito, l’attività di comunicazione e di divulgazione delle notizie relative all’operato della Fondazione è riservata esclusivamente alle funzioni competenti. È pertanto fatto divieto ai Destinatari di diffondere notizie inerenti la Fondazione senza la preventiva autorizzazione.

Ciascun Destinatario deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna, nonché dall’utilizzare informazioni riservate per indebiti arricchimenti personali.

RAPPORTI CON LE CONTROPARTI
La Fondazione pone a fondamento dei propri rapporti con le controparti i principi di eguaglianza, indipendenza, trasparenza e lealtà ed esige da essi il rispetto dei principi e canoni etici previsti dal Codice.

In particolare, nella scelta dei fornitori la Fondazione opera utilizzando criteri che garantiscano pari opportunità e un adeguato rapporto tra economicità e qualità della prestazione.

RAPPORTI CON ENTI CONTROLLATI, COLLEGATI O PARTECIPATI
Ciascun Destinatario, nei rapporti con gli enti, società o imprese controllati, collegati o partecipati della Fondazione, opera in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e dei canoni etici espressi dal Codice.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ogni Destinatario opera in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali, per ridurre rischi di dispersione dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

I Destinatari, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate, riciclaggio di denaro e strumenti finanziari provenienti da attività illecite, e ogni altra disposizione di legge al riguardo.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati, per legge o ragioni di servizio, le eventuali informazioni finanziarie privilegiate (ovvero le informazioni attualmente ignote al pubblico tali da influenzare l’andamento del prezzo di azioni, strumenti finanziari e altri titoli) di cui dovessero venire a conoscenza.

I Destinatari devono avere cura di evitare rivelazioni involontarie, astenendosi da ogni esternazione in luogo pubblico o in presenza di terzi. Tutti gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Fondazione.

Articolo 7 - Organo di vigilanza e competenze

L’Organismo di Vigilanza è l’organo deputato al controllo ed all’aggiornamento del Codice.

L’Organismo di Vigilanza avrà, nell’esercizio delle proprie funzioni, libero accesso ai dati ed alle informazioni della Fondazione utili allo svolgimento delle proprie attività.

I Destinatari del Codice sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

Tenuto conto della struttura della Fondazione e di quanto previsto al comma 4 articolo 6 del D.L.vo 231/2001, l’Organo di Vigilanza è individuato nel Consiglio di Amministrazione tempo per tempo in carica, che ne svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice e/o alle procedure operative interne cui lo stesso si richiama o di altri eventi suscettibili di alterare la valenza e l’efficacia del Codice, è tenuto a segnalarle prontamente all’organismo di Vigilanza. Ogni segnalazione sarà mantenuta strettamente riservata.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l’Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Codice dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Articolo 8 - Violazioni

L’inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice deve essere prontamente segnalata all’Organismo di Vigilanza e comporta causa di applicazione di misure sanzionatorie che vengono stabilite in maniera proporzionale rispetto al soggetto ed all’oggetto della stessa.

L’osservanza del Codice costituisce parte essenziale del rapporto contrattuale in essere con i Collaboratori e i Consulenti ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile.

La violazione del Codice da parte degli Esponenti sarà tenuta presente ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi utili per la prosecuzione del mandato, così come per i collaboratori, i consulenti, i fornitori e gli enti beneficiari per la prosecuzione dei rapporti con gli stessi.

Le violazioni del Codice da parte di Coloro che, nell’ambito della convenzione stipulata con la Cassa di Risparmio di Fossano SpA, si occupano di fornire i servizi necessari allo svolgimento delle varie attività della Fondazione, verranno immediatamente segnalate alla Società per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di esigere un risarcimento per i danni che eventualmente le venissero arrecati a seguito di tali violazioni.

La gravità dell’infrazione sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione e, nel caso riguardi un Consigliere, con l’esclusione del Componente che ha causato la stessa.

La valutazione sarà effettuata sulla base delle seguenti circostanze:

  • i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
  • la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
  • l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Fondazione e per tutti i dipendenti e i portatori di interesse della Fondazione stessa;
  • la prevedibilità delle conseguenze;
  • le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un’aggravante e importa l’applicazione di una sanzione più grave.

Articolo 9 - Pubblicità

Il presente Codice è portato a conoscenza dei Destinatari, che sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti, affinché diventi uno strumento di osservanza e di condivisione.

La Fondazione divulga il Codice nei modi ritenuti più idonei, fornendone copia a chiunque ne faccia richiesta e rendendolo disponibile sul sito internet della stessa.

Tenuto conto della convenzione a suo tempo stipulata con la Cassa di Risparmio di Fossano SpA per la fornitura di servizi alla Fondazione, il presente Codice verrà consegnato alla medesima in modo che sia divulgato anche al personale della stessa che, nell’ambito delle attività svolte per conto della Fondazione, dovrà uniformare il proprio comportamento ai principi e ai canoni ivi indicati.

Articolo 10 - Validità

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Comitato di Indirizzo ed è immediatamente operante nei confronti dei Destinatari.