Regolamento per le erogazioni

Approvato dal Comitato di Indirizzo in seduta del 25 ottobre 2013

Capo 1 – Principi generali

Art. 1 Principi generali

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.3 comma 3 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, disciplina le modalità ed i criteri attraverso cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale, anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall’A.C.R.I., organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e programmazione nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà ed autonomia gestionale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  • per “erogazione”, qualsiasi finanziamento o sovvenzione diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento della Fondazione medesima;
  • per “progetto” o “iniziativa”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
  • per “erogazione di sostegno istituzionale”, qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l’attività ordinaria di una organizzazione piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto;
  • per “soggetti terzi” o “terzi”, i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;
  • per “settori ammessi”, i settori previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.L.vo 153/99;
  • per “settori rilevanti”, i settori ammessi in cui la Fondazione opera in via prevalente, scelti ogni tre anni dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell’art.14 comma 1 del vigente statuto della Fondazione.

Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le seguenti definizioni di cui all’art.1, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153:

  • “Autorità di Vigilanza”, l’autorità prevista dall’art.2 comma 1 della legge di delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  • “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti.

Art. 3 – Oggetto

La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l’erogazione di somme di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale, mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri o progetti ed iniziative promossi da soggetti terzi.

Art. 4 – Attività degli Organi

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, ne l rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio Sindacale vigila affinchè non si creino confusioni di responsabilità.

Gli Organi, anche in tema di attività istituzionale, operano con le attribuzioni previste dallo statuto vigente e con le specifiche rispettive competenze attribuite agli stessi.

Capo 2 – Ambito di Intervento

Art. 5 – Settori

La Fondazione orienta la propria attività nei settori ammessi, operando in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

Possono ottenere erogazioni esclusivamente le attività e le organizzazioni aventi valore sociale e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera significativa nel settore di riferimento, tenuto conto dell’entità dell’erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell’ambito territoriale di operatività.

Art. 6 – Territorio

La Fondazione limita i propri interventi prevalentemente a favore di quelli localizzati nel tradizionale territorio di operatività dell'Ente e precisamente nei Comuni di Fossano, Centallo, Cervere, Salmour, Sant’Albano Stura e Trinità, nonchè in via subordinata nel territorio delle Province di Cuneo e Torino. Eccezionalmente potrà intervenire anche al di fuori di tali limiti territoriali per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA o dall'Associazione tra le Fondazioni di origine bancaria del Piemonte o per iniziative umanitarie di cooperazione internazionale.

Capo 3 – Soggetti destinatari e modalità di accesso

Art. 7 – Soggetti beneficiari

La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente regolamento, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall’Autorità di Vigilanza competente.

I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:

  • perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
  • operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l’erogazione;
  • non avere finalità di lucro. L’assenza di finalità lucrative deve essere sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, per la parte eccedente il valore nominale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare nell’ambito dell’avviso pubblico eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste al fine di accrescere l’efficacia degli interventi.

Art. 8 – Soggetti esclusi

Non sono ammesse erogazioni a favore di enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione. Non sono ammesse altresì erogazioni a favore di associazioni di categoria, salvo che siano destinate a progetti afferenti le attività istituzionali della Fondazione.

Il divieto di intervento a favore di imprese di qualsiasi natura è da riferire a quei soggetti che abbiano come scopo, risultante dallo statuto, la produzione e l’appropriazione di un lucro; pertanto, non costituiscono impedimento all’intervento della Fondazione le eventuali attività commerciali o imprenditoriali svolte dagli stessi Enti quando tali attività siano esclusivamente funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, non di lucro, ma di interesse generale di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Non sono ammesse erogazioni dirette a persone fisiche.

Art. 9 – Azioni informative per l’accesso agli interventi

Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

Capo 4 – Procedure di programmazione

Art. 10 – Modalità operative

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi, da realizzare sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati, sia mediante il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi.

La scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare verrà effettuata tenendo conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel programma pluriennale di attività e nel documento programmatico previsionale annuale, nonchè di quanto previsto al successivo art.13 (criteri di scelta).

Art. 11 – Progetti propri della Fondazione

Per la realizzazione dei propri progetti la Fondazione può organizzare o promuovere iniziative anche mediante enti strumentali e con la collaborazione di terzi, aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie ed opportune per l'attuazione dei progetti stessi, ivi compresa la partecipazione ad organismi comunque costituiti che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.

Nella definizione dei progetti da realizzare la Fondazione tiene conto degli obiettivi perseguiti, dei soggetti coinvolti, del rispettivo ruolo, dei tempi di realizzazione e delle risorse economiche necessarie.

Art. 12 – Progetti di terzi

I requisiti soggettivi dei terzi richiedenti, nonchè le modalità e i termini di presentazione delle domande, saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici mediante bando, avuto riguardo alle caratteristiche dei settori di intervento e garantendo parità di accesso.

La Fondazione potrà perseguire i propri scopi statutari anche attraverso l'assunzione diretta o indiretta di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Le richieste di intervento da parte di terzi devono esssere preferibilmente presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede, nonché sul sito internet della Fondazione e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nell’avviso pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e del proponente.

Saranno ammissibili, salvo motivate eccezioni che non potranno in ogni caso superare il 20% delle erogazioni destinate alla tipologia di intervento, le richieste di erogazione di terzi che, in aggiunta ai requisiti previsti dalla normativa vigente, prevedano una compartecipazione al finanziamento pari almeno al 50% della spesa prevista (siano fondi propri o di terzi). Tale requisito non sarà richiesto per il finanziamento di progetti propri e per i progetti e/o le iniziative di terzi finalizzati alla manutenzione di beni immobili o all’acquisto di beni “durevoli”, intendendosi per tali quelli che vengono utilizzati dall’ente richiedente nello svolgimento delle proprie attività per più annualità.

Art. 13 – Ulteriori modalità operative

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto in tema di gestione del patrimonio.

Art. 14 – Programma pluriennale di attività

La Fondazione attraverso il programma pluriennale di attività definisce le linee generali cui dovrà attenersi per la realizzazione della propria attività istituzionale nel periodo di riferimento, stabilendo gli indirizzi strategici, gli obiettivi e le priorità per la concreta realizzazione.

Il documento può essere aggiornato ed integrato con riferimento al periodo di vigenza, con le medesime modalità previste per la sua approvazione ai sensi del vigente statuto.

Il piano pluriennale di attività si compone delle seguenti sezioni:

  • linee strategiche e politica degli investimenti
  • scelta settori rilevanti per lo svolgimento dell’attività istituzionale
  • attività istituzionale

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

Art. 15 – Documento programmatico previsionale

Il documento programmatico previsionale costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività della Fondazione per l’ esercizio successivo.

In sede di approvazione del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Fondazione definisce le linee programmatiche e gli indirizzi gestionali per l'esercizio di riferimento e provvede alla ripartizione delle risorse disponibili per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i diversi settori di intervento.

Art. 16 – Ripartizione delle risorse disponibili

Sempre in sede di approvazione del documento programmatico previsionale la Fondazione individua, nell'ambito di ciascun settore ed al netto di eventuali stanziamenti di cui al comma successivo, la quota di risorse disponibili da destinare al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

Alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali nei vari settori di intervento non può essere complessivamente destinato più di un terzo delle risorse annualmente disponibili.

Art. 17 – Erogazioni pluriennali

Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches successive alla prima è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

Ciascuna tranche viene imputata all’esercizio corrispondente.

Capo 5 – Procedure di erogazione

Art. 18 – Istruttoria

L’istruttoria riguarda l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento ed eventualmente di quelli richiesti dal Consiglio di Amministrazione per particolari tipologie di erogazioni, nonché la verifica della completezza della documentazione presentata.

Il Segretario generale sovrintende alle procedure di istruttoria delle iniziative, prima che le stesse siano proposte all’organo deliberante.

Possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Successivamente all’esame formale provvede ad una valutazione di merito volta a verificare la sostenibilità e la fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa e la coerenza della stessa con i documenti di programmazione della Fondazione e con le risorse stanziate nell’anno per il relativo settore di attività.

Art. 19 – Criteri di scelta

La Fondazione prende in considerazione iniziative per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonchè le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione.

Al fine di selezionare le iniziative da finanziare, la Fondazione adotta principi di imparzialità, comparazione e trasparenza ed utilizza metodi e parametri appropriati miranti a consentire, per quanto possibile, la confrontabilità delle iniziative stesse all'interno dello stesso settore.

Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiori dimensioni - qualora lo stanziamento richiesto risulti di importo uguale o superiore a 600.000 Euro - si tiene conto, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare, anche in relazione ai costi del medesimo, del parere degli organi consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

Art. 20 – Erogazioni di sostegno istituzionale

La Fondazione può destinare parte delle proprie risorse al sostegno istituzionale di organizzazioni.

Il limite massimo da destinare alle erogazioni di cui al presente articolo viene stabilito annualmente nel documento programmatico previsionale.

Le erogazioni di cui al comma 1 possono essere indirizzate esclusivamente ad organizzazioni che:

  • date le caratteristiche della propria attività, perseguono finalità coerenti con quelle stabilite dallo statuto della Fondazione;
  • stanti le caratteristiche dei servizi erogati, degli utenti serviti e dei settori di azione, non sono in grado di gestire economicamente le proprie attività;
  • presentano caratteri di eccellenza sia per caratteristiche istituzionali che per qualità dei servizi forniti.

Art. 21 – Delibera delle erogazioni

Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle richieste di contributo sulla base dei documenti di programmazione pluriennale ed annuale, dei criteri fissati nel bando relativo, nonché di quelli ulteriori stabiliti in relazione allo specifico finanziamento.

Di ogni decisione assunta viene redatto apposito verbale.

Prima di assumere la decisione definitiva in ordine ad ogni erogazione che impegni la Fondazione per un importo superiore ai 600.000 Euro deve essere acquisito il parere del Collegio Sindacale. Della decisione deve essere data comunicazione al Comitato di Indirizzo.

Art. 22 – Adempimenti successivi all’accoglimento delle erogazioni

Le decisioni di finanziare le richieste di erogazione sono comunicate ai richiedenti per iscritto, anche per fax o posta elettronica, normalmente entro trenta giorni dalla loro assunzione da parte della Fondazione.

Una richiesta di erogazione cui non è stato concesso un contributo può essere sempre riproposta in relazione a successivi bandi pubblicati dalla Fondazione, purchè coerente.

Il Segretario generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

Le erogazioni sono corrisposte nei modi d’uso (accredito su depositi o conti correnti bancari indicati dai terzi beneficiari, consegna di assegni circolari intestati al beneficiario) ovvero mediante il pagamento di note o fatture emesse a carico della Fondazione a fronte delle iniziative finanziate.

In ogni caso, il pagamento delle erogazioni avviene esclusivamente a seguito della presentazione della documentazione richiesta; per le iniziative relative a progetti di terzi di importo pari o superiore a 5 mila euro, potrà essere richiesta ulteriore documentazione che certifichi la spesa finanziata.

La concessione di contributi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 23 – Revoca dei contributi

Il soggetto beneficiario decade dal diritto di ritiro del contributo concesso qualora:

  • non provveda agli adempimenti previsti per il ritiro della somma entro i 18 mesi dalla comunicazione di accoglimento
  • il contributo non sia impiegato per cause a lui imputabili
  • venga meno l’iniziativa finanziata
  • il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione
  • i fondi erogati non siano stati utilizzati correttamente; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l’interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate.
Capo 6 – Monitoraggio e informazione

Art. 24 – Verifica e valutazione dell’attuazione dei progetti

Il Consiglio di Amministrazione, per i progetti di maggiore entità, può affidare ad uno o più dei propri componenti l’incarico di verificare, eventualmente con l’ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi.

A tal fine gli incaricati hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l’erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo.

A conclusione del progetto e, comunque in ogni momento in cui lo ritengano necessario, gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione al Consiglio di Amministrazione.

Il mancato rispetto o la non attuazione del progetto per cause imputabili al soggetto che ha ricevuto l’erogazione, sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo.

Art. 25 – Esperti esterni

In presenza di progetti o iniziative, per i quali si richieda una particolare specializzazione non reperibile all'interno delle strutture della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità, con funzioni consultive per la valutazione del progetto o dell'iniziativa e della sua attu azione.

Art. 26 – Commissioni consultive o di studio

Le Commissioni consultive o di Studio, di cui all'art.17, comma 2 dello Statuto, verranno presiedute da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, preferibilmente con specifica competenza nel settore di cui si occupa la Commissione.

Le Commissioni svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli Organi della Fondazione.

In sede di costituzione il Consiglio di Amministrazione provvederà a definire compiti e durata delle Commissioni stesse, anche in relazione alle caratteristiche dei progetti da esaminare o realizzare.

Art. 27 – Bilanci e pubblicità

Il Bilancio consuntivo della Fondazione recherà nella relazione sulla gestione un resoconto circa le finalità, le modalità operative ed i risultati ottenuti dai progetti di maggior rilevanza in ciascun settore, nonchè lo stato di avanzamento di eventuali progetti pluriennali.

La pubblicazione del bilancio consuntivo e del presente regolamento si dà per avvenuta fornendone copia a chiunque ne faccia richiesta o rendendoli disponibili sul sito internet della Fondazione.

I bandi per la presentazione delle richieste di contributo vengono pubblicati sui giornali locali a diffusione nelle zone di tradizionale attività della Fondazione.

Art. 28 – Informativa

Il Consiglio di Amministrazione fornisce periodicamente al Comitato di Indirizzo un’informativa in merito alla propria attività deliberativa in materia di erogazioni ed un aggiornamento dei progetti ed iniziative realizzati direttamente.

Art. 29 – Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore l’1/1/2014.

Alle iniziative promosse da terzi per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento era già iniziata l'istruttoria da parte della Fondazione, seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.